Trento, 9 novembre 2009
Disegno di legge
"Modificazioni della legge urbanistica provinciale e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della naturA"
RELAZIONE
Alcune leggi provinciali approvate nell’ultima parte della XIII legislatura – in particolare il nuovo PUP e la legge urbanistica, ma anche le nuove norme in materia di governo del territorio montano e forestale – hanno profondamente innovato il quadro normativo della Provincia orientandolo verso indirizzi di chiara sostenibilità, di rispetto ambientale, di risparmio energetico e tutela del clima.
Nonostante i molteplici aspetti positivi ravvisabili in seguito alla loro entrata in vigore, si sono manifestati negli ultimi tempi alcuni casi che hanno messo in luce l’opportunità di rendere ancor più chiari e definiti gli obiettivi di salvaguardia del territorio, delle aree più delicate, della salute delle persone.
Obiettivo del presente disegno di legge è quello di far emergere alcuni di questi limiti al fine di proporre, per talune fattispecie che si sono già presentate e che potrebbero ripetersi, adeguate risposte legislative. Questa proposta vuole anche avviare un dibattito, per provocare attenzione della collettività e della politica attorno a temi ben definiti.
Gli articoli contenuti nel disegno di legge hanno dunque un comune denominatore: l’ulteriore rispetto del territorio. Non vi è, peraltro, una linea di continuità tra un articolo e l’altro, poiché ciascuno tratta singolarmente uno o più temi differenti.
Di seguito si offre una sommaria illustrazione delle tematiche che si sono volute affrontare.
L’articolo 1 prevede vincoli urbanistici per evitare, in seguito alle scelte governative in materia di energia, la costruzione sul territorio provinciale di centrali nucleari, di manufatti funzionali all’esercizio della loro attività, di luoghi destinati allo stoccaggio di materiale radiattivo, comprese le scorie. E’ fatta salva l’attività di ricerca o quella in campo sanitario.
L’articolo 2 interviene su diversi argomenti. Innanzitutto la necessità di individuare per ciascun edificio (od in prossimità) le aree dove collocare i contenitori per il biocompostaggio domestico o dove poter realizzare piccoli orti o giardini a beneficio dei residenti. L’orto ha infatti un importante ruolo ecologico, paesaggistico, socio-culturale e, soprattutto in tempi di crisi, anche economico. Col compostaggio domestico si riduce la quantità di componente organica da conferire ai centri di raccolta e trasformazione, si risolverebbero dunque a monte casi come Campiello di Levico o Predera di Lasino, o comunque si ridurrebbe la loro portata, poiché basterebbero pochi piccoli centri di raccolta (o forse uno solo, per tutto il Trentino) per gestire il problema. Altro argomento: in caso di approvazione di nuovo Prg il Comune deve avere esaurito il 90% delle aree edificabili; deve aver quantificato i volumi inutilizzati in centro storico e per ogni metro cubo di nuova edificazione deve recuperare 2 metri cubi in centro storico; fino al completo recupero dei centri storici non è possibile concedere nuova edificazione se non in percentuali bassissime ed a fronte di esigenze documentabili; l’edilizia pubblica può essere realizzata solo nei centri storici o solo recuperando aree già occupate e inutilizzate o dismesse, idem per l’edilizia industriale/artigianale/commerciale.
Qualcuno potrà pensare ad una “opzione zero”, obiettivo che potrebbe essere perseguibile in una fase successiva, ma in realtà la proposta qui formulata non dispone esattamente questo pur essendo orientata nella sua direzione. L’attività edilizia non viene ostacolata, tutt’altro, ma viene orientata a non consumare più nuovo territorio. Se è necessario espandere un abitato, si può “recuperare” terreno agricolo o verde pubblico da un’altra parte e comunque solo dopo aver “recuperato” tutto il centro storico. Questo è possibile e regioni più avanzate, in Germania e Svizzera ad esempio, operano già secondo questi principi. Ci sono realtà nelle valli, piccoli paesi, nei quali i centri storici sono totalmente abbandonati. Migliaia di metri cubi che potrebbero utilmente essere recuperati e destinati in parte all’edilizia abitativa pubblica. Ma non si capisce perché la Provincia, attraverso l’ITEA privilegi solo le grandi città o i borghi più abitati (è evidente che è lì la domanda maggiore, ma non è una motivazione sufficiente…) mentre potrebbe contribuire a rivitalizzare tanti paesi e diverse valli. Vivere nelle valli non deve essere visto come una penalizzazione: è possibile avere un’elevata qualità della vita e dei servizi adeguati anche nelle valli e nei paesi più piccoli ed è quello che la Provincia sta perseguendo da anni cercando di “decentralizzare” una parte delle funzioni di Trento. Ma serve una spinta in più anche sul piano edilizio ed abitativo.
In caso di edificazione che distrugge terreno agricolo, si potrebbe pure recuperare il verde con strutture pensili, giardini verticali, orti, per non perdere la funzione drenante del terreno utilizzato.
Anche l’articolo 3 va in questa direzione (privilegiare il recupero di edifici nei centri storici), con l’aggiunta che in caso di edificazione di edilizia popolare (case ITEA, ecc.) la licenza deve essere subordinata alla previsione di parchi gioco per bambini ed orti per famiglie/anziani.
Anche l’articolo 4 ribadisce la necessità di utilizzare prioritariamente aree già occupate, utilizzate solo parzialmente o dismesse.
Più complesso l’articolo 5, che nasce dai casi concreti di Nave San Rocco (costruzione di un asilo in prossimità di una linea ad alta tensione); dei possibili inquinamenti rilevati in Val di Non a causa dell’agricoltura intensiva, o meglio, a causa della deriva dei prodotti fitosanitari impiegati nell’ambito di una frutticoltura intensiva; dei disagi arrecati alla popolazione del Lomaso dalla presenza di allevamenti intensivi; dai progetti di nuovi impianti di biocompostaggio o dal loro cattivo funzionamento; dalla possibile costruzione dell’inceneritore di Trento. La norma intende porre anche una distanza minima dalle opere sopra menzionate o da talune attività, come ad esempio lo spargimento dei reflui zootecnici o dei prodotti fitosanitari, intervenendo anche sulla distanza minima di un possibile termovalorizzatore dagli edifici abitati. La preesistenza delle norme qui suggerite avrebbe presumibilmente evitato – o notevolmente ridotto – i problemi che sono stati sollevati nel corso degli ultimi anni.
Con l’articolo 6 si intende proporre la creazione di una sorta di “zona cuscinetto” a tutela dei corsi d’acqua che fluiscono dalle aree protette. Negli ultimi tempi si sono infatti moltiplicate le richieste di nuove concessioni per derivazioni idroelettriche appena fuori dei confini delle aree protette. Ciò vanifica parzialmente la funzione di tutela svolta dalle stesse sui corsi d’acqua se, non appena oltrepassato il “confine” vengono immediatamente prelevate per funzioni diverse da quelle ecologiche.
L’articolo 7 rinforza infine il divieto di realizzare qualunque nuovo manufatto, anche pubblico, anche con finalità di pubblico interesse, all’interno delle aree di riserva integrale di parchi naturali e delle altre riserve naturali, salvo trattarsi di opere necessarie per la tutela della salute pubblica, da motivare e documentare. Il divieto varrebbe nel caso delle riserve integrali, dunque per porzioni molto limitate di territorio, ma avrebbe ad esempio evitato ogni possibile contenzioso in casi come quello del collegamento sci-impiantistico tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle attraverso la riserva integrale dei Laghi di Colbricon nel Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino.
Cons. Roberto Bombarda
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Disegno di legge
Art. 1
Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale
4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"1 bis. In relazione alle finalità indicate nel comma 1, lettere a) e c), gli strumenti urbanistici previsti da questa legge non consentono la realizzazione di centrali termonucleari o siti di stoccaggio di materiale radioattivo di qualsiasi provenienza, fatta eccezione per quello di uso sanitario o impiegato per esigenze di ricerca scientifica in ambito universitario o in laboratori di analisi preventivamente autorizzati.".
Art. 2
Integrazioni dell'articolo 29
della legge urbanistica provinciale
1. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'articolo 29 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti:
"m bis) l'individuazione per ciascun edificio di aree dove collocare contenitori per il biocompostaggio domestico;
m ter) l'individuazione di aree prossime agli edifici da utilizzare per piccoli orti o giardini a beneficio dei residenti;".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge urbanistica provinciale sono inseriti i seguenti:
"3 bis. I piani regolatori generali di nuova adozione e le varianti dei piani vigenti non possono prevedere ampliamenti delle aree edificabili se quelle già previste dal piano in vigore non sono state utilizzate in percentuale pari o superiore al 90 per cento. Se ampliano le aree edificabili esterne agli insediamenti storici, comunque, devono prevedere il recupero e la destinazione a uso agricolo, a bosco, a pascolo o a verde pubblico di altre aree di pari estensione.
3 ter. I piani regolatori generali prevedono che fino al completo recupero del patrimonio edilizio esistente negli insediamenti storici gli indici edificatori nelle altre zone non comportino la realizzazione di cubature superiori a un metro cubo per ogni due metri cubi recuperati in edifici ricadenti negli insediamenti storici. Si considera completamente recuperato il patrimonio edilizio esistente negli insediamenti storici quando sono stati interamente ristrutturati almeno il 90 per cento degli immobili. A tal fine ciascun comune tiene un registro degli immobili ricadenti negli insediamenti storici, dal quale risultano i volumi non ancora ristrutturati e quelli progressivamente ristrutturati dopo l'entrata in vigore di questo comma, fino al completo recupero del patrimonio edilizio esistente."
Art. 3
Integrazioni dell'articolo 47
della legge urbanistica provinciale
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 47 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: "Di norma gli alloggi di edilizia abitativa pubblica sono realizzati acquisendo e ristrutturando edifici ricadenti negli insediamenti storici."
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"4 bis. Le aree destinate a nuovi insediamenti di edilizia abitativa pubblica prevedono spazi adeguati per la realizzazione di parchi-gioco per bambini e di piccoli orti per i residenti."
Art. 4
Integrazione dell'articolo 49
della legge urbanistica provinciale
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 49 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: "A tal fine utilizzano prioritariamente aree già occupate e utilizzate solo parzialmente o aree produttive dismesse."
Art. 5
Integrazione dell'articolo 63
della legge urbanistica provinciale
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 della legge urbanistica provinciale sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Gli strumenti di pianificazione prevedono che non siano realizzati edifici scolastici o per l'infanzia a distanza inferiore a cento metri dagli elettrodotti esistenti o da quelli di cui non è previsto lo spostamento o l'interramento prima dell'utilizzo del nuovo edificio. Inoltre prevedono che non siano realizzati edifici scolastici o per l'infanzia, case di cura o case di riposo a meno di cento metri dalle aree agricole coltivate con tecniche di agricoltura intensiva. Prevedono il divieto di trasformare aree agricole attualmente non coltivate con modalità di agricoltura intensiva in aree coltivate con tale modalità, se queste aree sono confinanti con centri abitati o zone di espansione edilizia già previste dal piano regolatore generale, salvo che non venga individuata una fascia di rispetto non inferiore a cento metri in cui non sia prevista la diffusione di prodotti fitosanitari mediante atomizzatori o apparati simili.
3 ter. Gli strumenti di pianificazione prevedono il divieto di realizzare stalle o allevamenti di animali a una distanza inferiore a cinquecento metri dai centri abitati, di smaltire reflui zootecnici a distanza inferiore a duecento metri da abitazioni e corsi d'acqua e a cinquecento metri da edifici scolastici, nei periodi di attività didattica.
3 quater. Gli strumenti di pianificazione prevedono il divieto di realizzare impianti per lo smaltimento e la lavorazione dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo, compresi gli impianti di biocompostaggio, a meno di mille metri da abitazioni o stabilimenti produttivi. Inoltre prevedono il divieto di realizzare impianti di termovalorizzazione a meno di duemila metri da abitazioni o da aree protette istituite ai sensi del titolo V della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura."
Art. 6
Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale
23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:
"4 bis. Nei parchi e nelle altre aree protette ai sensi di questo titolo, e in una fascia di due chilometri attorno ad essi, è vietato il rilascio di nuove concessioni relative a derivazioni per la produzione di energia idroelettrica."
Art. 7
Integrazione dell'articolo 50 della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inserite le parole: "I piani dei parchi e delle riserve naturali provinciali non possono prevedere la realizzazione di nuovi manufatti, anche da parte di enti pubblici o con finalità pubblica, nelle aree di riserva integrale, salvo che si tratti di interventi motivati da esigenze di tutela della salute o incolumità pubblica."
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